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Cantiere edile: il ruolo del responsabile dei lavori

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Il responsabile della sicurezza dei lavori è una figura fondamentale e predominante nel cantiere edile. È la punta della gerarchia vista la sua responsabilità sull opera e sulla sicurezza dei lavoratori.

Il Titolo IV del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro definisce il ruolo come: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Quindi in un cantiere edile, il ruolo del responsabile del lavori e il ruolo del commettente spesso si sovrappongono, coincidendo. Il responsabile sostituisce in tutto per tutto il committente che viene sgravato da qualsiasi responsabilità.

Responsabilità del responsabile dei lavori

Prima di tutto il responsabile dei lavori deve:

  • Nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
  • Nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

mattoni argilla

Nel caso il cantiere comprende un importo complessivo minore a 100mila euro, le due figure possono essere ricoperte dallo stesso responsabile se, ovviamente, ha i requisiti professionali e formativi necessari per ricoprire le mansioni.

Secondo l articolo 90 ha inoltre il dovere di verificare le misure di tutela generali previste dal D.Lgs 81/08 dell articolo 15 in due momenti specifici:

  • Al momento dell atto della previsione di durata dei lavori;
  • Al momento delle scelte organizzative, tecniche e architettoniche.

Deve, oltre a questo, verificare la regolarità contributiva delle imprese con cui si collabora come ad arrivare alla dichiarazione INPS, INAL e DURC. Inoltre il responsabile del lavoro deve:

  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici nei cantieri in cui gli operai giornalieri sono inferiori a 200.
  • Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all INPS e all INAL e alle casse edili.
  • Trasmettere all amministrazione concedente una copia della notifica preliminare prima dell inizio dei lavori oggetto “del permesso di costruire o denuncia di inizio attività.

La notifica preliminare, che deve pervenire all ASL locale e alla direzione provinciale del lavoro prima dell inizio dei lavori, deve inoltre comprendere precise indicazioni:

Data della comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, natura dell’opera,responsabile dei lavori, coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera, coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera, data presunta d’inizio dei lavori in cantiere, durata presunta dei lavori in cantiere, numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere,numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere e ammontare complessivo presunto dei lavori.

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